Vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali
Per vendite straordinarie, secondo il D.Lgs. 114/98, si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali , per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno, dall’8 gennaio al 1 marzo e dal 10 luglio al 1 settembre e deve esserne data comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la durata. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta dicitura ed il periodo di svolgimento. Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. Esse hanno durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita. L’interessato dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell’inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata e la percentuale di sconto. E’ vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente ad alcuni prodotti come indicati all’art. 16 bis della L.R. 26/99. RiferimentiModalità di richiesta
Comunicazione in carta semplice
Requisiti del richiedente
Esercente dettagliante
Documentazione richiesta
Contribuzione a carico
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Normativa di riferimento
Art. 14 D.Lgs. 114/98 – art. 16 – art. 16 bis L.R. 26/99 e succ. modif. ( L.R. 19/2002 e n. 9/2005)
Note
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Modulistica ed allegati |